Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 602 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 602-bis. - (Sfruttamento del lavoro reso in condizioni di schiavitù). Chiunque si avvale, conoscendone o potendone conoscere la condizione, di prestazioni lavorative o di servizi resi da persone che si trovano in stato di schiavitù è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 10.000 a 75.000 euro».